Dichiarazione di interesse culturale-procedura

BENI DI PROPRIETA’ PRIVATA: SITI E MONUMENTI ARCHEOLOGICI
Codice, art. 10, comma 3, lettera a; artt. 13-14.

La Soprintendenza, dopo aver verificato interesse, caratteristiche e consistenza del bene e la proprietà dei terreni su cui questo insiste, comunica, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ai proprietari ed al comune di pertinenza l’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale degli immobili (ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni).
I proprietari, possessori o detentori del bene, entro un periodo di tempo fissato dalla Soprintendenza ma comunque non inferiore ai 30 giorni, possono partecipare al procedimento amministrativo inviando alla Soprintendenza eventuali osservazioni, memorie scritte e documenti per illustrare circostanze ritenute rilevanti ai fini dell’emanazione del provvedimento finale.
Trascorsi i termini del procedimento previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche, la Soprintendenza propone al Segretariato regionale l’emanazione del decreto di interesse culturale sulla base della documentazione trasmessa. In attesa dell’emanazione del decreto i beni sono comunque sottoposti a tutela, e dunque non possono essere modificati in alcun modo senza l’autorizzazione della Soprintendenza.
Entro 120 giorni dall’avvenuta comunicazione agli interessati, il Segretariato regionale, nel caso valuti positivamente la proposta della Soprintendenza, emana il decreto di dichiarazione di interesse culturale. Tale decreto, corredato della relazione scientifica, della documentazione fotografica e della planimetria catastale, viene notificato ai proprietari, possessori o detentori e al Comune competente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Copia del decreto viene trasmessa anche al Ministero, alla Soprintendenza e al Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari.
Ricevute dal Segretariato regionale copia delle cartoline postali comprovanti la ricezione del decreto da parte del proprietario e del Comune, la Soprintendenza provvede alla trascrizione del decreto presso la competente Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare.
  
BENI DI PROPRIETA’ PRIVATA: COLLEZIONI E SINGOLI REPERTI
Codice, art. 10, comma 3, lettera a; artt. 13-14.
 
La Soprintendenza, dopo aver redatto la scheda scientifica della collezione o del reperto, comunica a proprietari, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, l’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale (legge 241/1990, art. 7 e successive modifiche e integrazioni).
I proprietari, possessori o detentori del bene, possono partecipare al procedimento amministrativo inviando alla Soprintendenza entro 80 giorni eventuali osservazioni, memorie scritte e documenti per illustrare circostanze ritenute rilevanti ai fini dell’emanazione del provvedimento finale.
La Soprintendenza propone al Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna l’emanazione del decreto di interesse culturale sulla base della documentazione trasmessa. In attesa dell’emanazione del decreto i beni sono comunque sottoposti a tutela e dunque non possono essere alienati, spostati e modificati in alcun modo senza l’autorizzazione della Soprintendenza.
Entro 120 giorni dall’avvenuta comunicazione agli interessati, il Segretariato regionale, nel caso valuti positivamente la proposta della Soprintendenza, emana il decreto di dichiarazione di interesse culturale. Tale decreto, corredato della scheda scientifica, viene notificato ai proprietari, possessori o detentori tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante messo comunale. Copia del decreto viene trasmessa anche al Ministero, alla Soprintendenza e al Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari.
 
BENI APPARTENENTI AD ENTI PUBBLICI E A PERSONE GIURIDICHE PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO

I beni di proprietà pubblica o appartenenti a persone giuridiche private senza scopo di lucro (enti ecclesiastici, Fondazioni, ONLUS), che presentano interesse archeologico, sono sottoposti alle disposizioni di tutela anche in assenza di formale dichiarazione di interesse, almeno sino al momento della verifica dell’interesse culturale (Codice, art. 12), che può sfociare nella dichiarazione di interesse culturale o, nel caso di beni demaniali, nella loro sdemanializzazione e libera alienabilità.
Dunque, sino all’effettuazione della verifica, qualsiasi intervento sui beni deve essere autorizzato dalla Soprintendenza (Codice, art. 21, comma 4), i beni sono inalienabili (Codice, art. 54 e seguenti) e non può essere attivata la procedura per l’eventuale erogazione di contributi da parte del Ministero.
La Soprintendenza provvede a fornire il proprio motivato parere circa la sussistenza o meno dei requisiti di interesse culturale degli immobili di proprietà pubblica al Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna, ufficio che conduce il procedimento di verifica, che si conclude con la dichiarazione di interesse oppure con l’attestazione della mancanza di interesse.